Controlli e rilievi sull'amministrazione

Sezione relativa ai CONTROLLI E RILIEVI SULL’AMMINISTRAZIONE  come indicato all’art. 30 del d. lgs. 33/2013

Art. 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati  relativi  ai  controlli   sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano,  unitamente  agli  atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di  controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè  recepiti  della  Corte  dei  conti,  riguardanti l'organizzazione e  l'attività  dell'amministrazione  o  di  singoli uffici

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 3, comma 5, della legge n. 213/212 (art. 147/bis  del T.U. 267/2000)

“Il  controllo  di  regolarità  amministrativa  e contabile è  assicurato,  nella  fase  preventiva  della  formazione dell'atto,  da  ogni  responsabile  di  servizio  ed  è   esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità  tecnica  attestante la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa.  E' inoltre effettuato dal responsabile del servizio  finanziario  ed  è    esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Il  controllo  di  regolarità  amministrativa  e  contabile  è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi  generali di   revisione   aziendale   e   modalità    definite    nell'ambito dell'autonomia  organizzativa  dell'ente,  sotto  la  direzione   del segretario,  in  base  alla  normativa  vigente.  Sono  soggette   al controllo  le  determinazioni  di  impegno  di  spesa,  gli  atti  di accertamento di entrata, gli atti  di  liquidazione  della  spesa,  i contratti  e  gli  altri  atti  amministrativi,  scelti  secondo  una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento”.