Opere pubbliche

Sezione relativa alle OPERE PUBBLICHE, come indicato all’art. 38 del d. lgs. 33/2013

1. Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  tempestivamente  sui propri  siti  istituzionali:  i  documenti  di  programmazione  anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli  investimenti;  le  relazioni annuali;  ogni  altro   documento   predisposto   nell'ambito   della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori  che  si  discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle  valutazioni  ex post che si discostino dalle valutazioni  ex  ante;  le  informazioni relative ai Nuclei  di  valutazione  e  verifica  degli  investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio  1999,  n.  144, incluse le funzioni e i compiti  specifici  ad  essi  attribuiti,  le procedure e i criteri di  individuazione  dei  componenti  e  i  loro nominativi.

2. Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  fermi  restando  gli obblighi  di  pubblicazione  di  cui  all'articolo  128  del  decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  le  informazioni  relative  ai tempi, ai costi unitari e  agli  indicatori  di  realizzazione  delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  che  ne  cura altresi'  la  raccolta  e  la  pubblicazione  nel  proprio  sito  web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Note all'art. 38

 Si riporta il testo  dell'articolo  1  della  legge  17  maggio 1999, n. 144: «Art. 1. Costituzione di unita'  tecniche  di  supporto alla programmazione, alla  valutazione  e  al  monitoraggio degli investimenti pubblici

 1. Al fine di migliorare e dare  maggiore  qualita'  ed  efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e  regionali,  previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo  Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di Bolzano, istituiscono e  rendono  operativi,  entro  il  31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli  investimenti pubblici che, in raccordo fra loro  e  con  il Nucleo  di  valutazione  e  verifica   degli   investimenti pubblici del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, garantiscono il supporto  tecnico nelle fasi di  programmazione,  valutazione,  attuazione  e verifica di piani,  programmi  e  politiche  di  intervento promossi e attuati  da  ogni  singola  amministrazione.  E' assicurata  l'integrazione  dei  nuclei  di  valutazione  e verifica  degli  investimenti  pubblici  con   il   Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle  rispettive  amministrazioni,  in collegamento con gli uffici  di  statistica  costituiti  ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, esprimono  adeguati  livelli  di  competenza   tecnica   ed operativa al fine di poter  svolgere  funzioni  tecniche  a forte  contenuto  di  specializzazione,   con   particolare riferimento per:

a)            l'assistenza e il supporto tecnico per  le  fasi  di programmazione, formulazione e valutazione di documenti  di programma, per le analisi di  opportunita'  e  fattibilita' degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare  di  criteri  di qualita' ambientale  e  di  sostenibilita' dello  sviluppo ovvero  dell'indicazione  della  compatibilita'   ecologica degli investimenti pubblici;

b) la gestione del Sistema di monitoraggio  di  cui  al comma 5, da realizzare congiuntamente  con  gli  uffici  di statistica delle rispettive amministrazioni;

c) l'attivita' volta  alla  graduale  estensione  delle tecniche proprie  dei  fondi  strutturali  all'insieme  dei

programmi e dei progetti attuati  a  livello  territoriale,  con riferimento alle fasi di  programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

 3. Le attivita' volte alla costituzione dei  nuclei  di valutazione e verifica di  cui  al  comma  1  sono  attuate autonomamente    sotto    il    profilo     amministrativo,organizzativo e funzionale  dalle  singole  amministrazioni tenendo conto delle strutture  similari  gia'  esistenti  e della    necessita'    di    evitare    duplicazioni.    Le amministrazioni provvedono a tal fine ad  elaborare,  anche sulla  base  di  un'adeguata  analisi   organizzativa,   un programma  di   attuazione   comprensivo   delle   connesse attivita' di formazione  e  aggiornamento  necessarie  alla costituzione e all'avvio dei nuclei.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del  Presidente  del  Consiglio dei  ministri,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Trento e  di  Bolzano,  sono  indicate  le  caratteristiche organizzative  comuni  dei  nuclei  di  cui   al   presente articolo,  ivi  compresa  la  spettanza  di  compensi  agli eventuali     componenti     estranei     alla     pubblica amministrazione, nonche' le modalita' e i  criteri  per  la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.

5. E' istituito presso  il  Comitato  interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE)  il  «Sistema  di monitoraggio degli investimenti  pubblici»  (MIP),  con  il compito    di    fornire    tempestivamente    informazioni sull'attuazione   delle   politiche   di   sviluppo,    con  particolare riferimento ai  programmi  cofinanziati  con  i fondi strutturali europei,  sulla  base  dell'attivita'  di monitoraggio svolta dai nuclei di  cui  al  comma  1.  Tale attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi  di investimento    e    l'avanzamento     tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema  di monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  e'  funzionale all'alimentazione di  una  banca  dati  tenuta  nell'ambito dello stesso CIPE, anche con  l'utilizzazione  del  Sistema informativo  integrato  del  Ministero  del   tesoro,   del bilancio e della programmazione  economica.  Il  CIPE,  con propria   deliberazione,   costituisce   e   definisce   la strutturazione   del   Sistema   di   monitoraggio    degli  investimenti pubblici disciplina il  suo  funzionamento  ed emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con  la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6.  Il  Sistema  di  monitoraggio  degli   investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere  funzionale  al  progetto  «Rete  unitaria  della pubblica  amministrazione»,  di  cui  alla  direttiva   del Presidente del Consiglio dei ministri 5  settembre  1995  , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21  novembre 1995.   Le   informazioni   derivanti   dall'attivita'   di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina  di  regia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  8 agosto   1995,    n.    341,    alla    sezione    centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione  alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni  centrali e regionali.  Il  CIPE  invia  un  rapporto  semestrale  al Parlamento.

7. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  ivi compreso il ruolo di  coordinamento  svolto  dal  CIPE,  e' istituito un fondo da ripartire, previa  deliberazione  del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del  e della programmazione  economica.  Per  la  dotazione  del fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10  miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno 2000.

8. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno  1999  e  10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000  e  2001,  si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini  del   bilancio   triennale   1999-2001,   nell'ambito dell' unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo speciale» dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  per l'anno  1999,  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e previo parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari permanenti, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge,  indica  i  criteri  ai  quali dovranno attenersi le regioni e  le  province  autonome  al fine di suddividere il  rispettivo  territorio  in  Sistemi locali del lavoro,  individuando  tra  questi  i  distretti economico-produttivi sulla base di  una  metodologia  e  di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di  statistica (ISTAT), che ne curera'  anche  l'aggiornamento  periodico.

Tali  indicatori   considereranno   fenomeni   demografici, sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e la  presenza  di  fattori  di  localizzazione,   situazione orografica  e   condizione   ambientale   ai   fini   della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al  comma

1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.».

Si  riporta  il  testo  dell'articolo  128  del  citato decreto legislativo n. 163 del 2006: «Art. 128. Programmazione dei lavori pubblici

1. L'attivita' di realizzazione dei lavori  di  cui  al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale  e  di  suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono  e  approvano,  nel  rispetto  dei  documenti programmatori, gia' previsti  dalla  normativa  vigente,  e della  normativa  urbanistica,  unitamente  all'elenco  dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di  studi  di   fattibilita'   e   di   identificazione   e quantificazione dei propri bisogni che  le  amministrazioni aggiudicatrici  predispongono  nell'esercizio  delle   loro autonome competenze e, quando esplicitamente  previsto,  di concerto con altri soggetti, in conformita' agli  obiettivi assunti come prioritari. Gli  studi  individuano  i  lavori strumentali  al  soddisfacimento  dei   predetti   bisogni, indicano   le   caratteristiche    funzionali,    tecniche,  gestionali  ed  economico  -  finanziarie  degli  stessi  e contengono  l'analisi  dello  stato  di   fatto   di   ogni intervento  nelle  sue  eventuali  componenti   storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche,  e  nelle  sue componenti   di   sostenibilita'   ambientale,   socio - economiche, amministrative e tecniche.  In  particolare  le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita'  i bisogni  che  possono   essere   soddisfatti   tramite   la realizzazione di lavori finanziabili con capitali  privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema  di programma triennale e i  suoi  aggiornamenti  annuali  sono resi pubblici,  prima  della  loro  approvazione,  mediante affissione nella sede delle amministrazioni  aggiudicatrici per almeno sessanta  giorni  consecutivi  ed  eventualmente mediante pubblicazione sul  profilo  di  committente  della stazione appaltante.

3. Il programma triennale deve prevedere un  ordine  di priorita'. Nell'ambito di  tale  ordine  sono  da  ritenere

comunque prioritari i lavori di manutenzione,  di  recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori  gia' iniziati,  i  progetti  esecutivi  approvati,  nonche'  gli interventi  per  i  quali  ricorra   la   possibilita'   di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale  sono  altresi'  indicati  i beni immobili pubblici che,  al  fine  di  quanto  previsto dall'articolo  53,  comma  6,  possono  essere  oggetto  didiretta alienazione anche del solo diritto  di  superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e  valutati  anche  rispetto  ad  eventuali  caratteri   di rilevanza storico-artistica, architettonica,  paesaggistica e  ambientale  e  ne  viene  acquisita  la   documentazione catastale e ipotecaria.

5.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici   nel   dare attuazione  ai  lavori  previsti  dal  programma  triennale

devono rispettare le priorita'  ivi  indicate.  Sono  fatti salvi gli interventi  imposti  da  eventi  imprevedibili  o

calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri  atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un  lavoro  nell'elenco  annuale  e' subordinata, per i lavori di importo inferiore a  1.000.000

di euro, alla previa approvazione almeno di uno  studio  di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore  a 1.000.000 di euro, alla previa  approvazione  almeno  della progettazione preliminare, redatta ai  sensi  dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali  è sufficiente  l'indicazione  degli  interventi  accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali è sufficiente  lo  studio  di fattibilità.

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco  annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con  riferimento

 all'intero lavoro  sia  stata  elaborata  la  progettazione almeno  preliminare   e   siano   state   quantificate   le

 complessive   risorse   finanziarie   necessarie   per   la realizzazione   dell'intero   lavoro.    In    ogni    caso l'amministrazione aggiudicatrice  nomina,  nell'ambito  del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità  e  fattibilità  di  ciascun  lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti  locali  ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi  agli  strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti  locali  siano sprovvisti   di   tali   strumenti   urbanistici,   decorso inutilmente un  anno  dal  termine  ultimo  previsto  dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima,  gli  enti  stessi  sono  esclusi  da   qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di  lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità  delle  disposizioni di cui agli articoli  9,  10,  11  e  19  del  decreto  del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di  cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n. 267.

9. L'elenco annuale predisposto  dalle  amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce  parte  integrante,  e  deve contenere  l'indicazione  dei  mezzi  finanziari  stanziati sullo stato di previsione o sul  proprio  bilancio,  ovvero  disponibili in base a contributi  o  risorse  dello  Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già  stanziati  nei  rispettivi  stati  di  previsione   o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo  3  del decreto-legge 31 ottobre  1990,  n.  310,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 22  dicembre  1990,  n.  403,  e successive   modificazioni.   Un   lavoro   non    inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla  base di un autonomo piano finanziario che non  utilizzi  risorse già previste tra i mezzi  finanziari  dell'amministrazione al momento della formazione  dell'elenco,  fatta  eccezione per le risorse resesi  disponibili  a  seguito  di  ribassi d'asta o di economie. Agli  enti  locali  si  applicano  le disposizioni previste dal  decreto  legislativo  18  agosto

2000, n. 267.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale  o  non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici  sono  tenute  ad  adottare il programma triennale e gli elenchi  annuali  dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti  con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture;  i  programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono  pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture  di cui al decreto del Ministro dei lavori  pubblici  6  aprile 2001, n. 20 e  per  estremi  sul  sito  informatico  presso l'Osservatorio.

 12. I programmi triennali e gli aggiornamenti  annuali, fatta eccezione per quelli  predisposti  dagli  enti  e  da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì   trasmessi   al   CIPE,   entro   trenta   giorni dall'approvazione per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.».

D.M.. del 14.01.2020 AVVISO ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO O DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE.